Con D.P.I. (acronimo di Dispositivi di Protezione Individuale) intendiamo tutti quei prodotti antinfortunistici che hanno come obiettivo quello di salvaguardare l’incolumità della persona che ne fa uso dai rischi per la sicurezza e la salute, prevalentemente in ambito lavorativo, ma anche domestico, sportivo e ricreativo.
. . . >>>Si differenziano dai D.P.C. (Dispositivi di Protezione Collettiva) per concezione e definizione.
Laddove infatti un singolo D.P.C. tutela di un gruppo di individui, un D.P.I. si occupa esclusivamente della protezione dell’unico soggetto che lo utilizza.
Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, stabilisce che i D.P.I. impiegati nella sfera lavorativa devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92, e sancisce come D.P.I. “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 81/2008)”.
Oltre a ciò, il D.Lgs. 81/2008 prevede l’impiego dei D.P.I. soltanto quando non è possibile eliminare completamente il rischio, ovvero nel momento in cui l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva non è più sufficiente per garantire la totale esclusione dei fattori di pericolo nell’attività lavorativa.
Le caratteristiche e i compiti di un Dispositivo di Protezione Individuale sono essenziali ma inflessibili:
Comprende quei dispositivi antinfortunistici di facile realizzazione destinati alla protezione da danni di lieve entità. Solitamente, si tratta di prodotti autocertificati dal produttore stesso.
Racchiude tutti i dispositivi antinfortunistici ideati per fronteggiare rischi che possono coinvolgere occhi, mani, braccia e viso. Ne viene inizialmente prodotto un prototipo, poi certificato e notificato da un organismo di controllo autorizzato.
Annovera tra le sue fila i dispositivi antinfortunistici dalla progettazione più complessa, riservati alla tutela degli utenti che hanno a che fare con rischi di morte o di lesioni gravi.
Ne fanno parte i D.P.I. per le vie respiratorie e per la protezione da agenti chimici aggressivi e tossici, le imbracature, e in generale tutti i dispositivi anticaduta, ad eccezione del casco (che ricordiamo essere un D.P.I. di II^ Categoria).
In questo caso, l’organismo di controllo autorizzato che certifica e notifica il prototipo, si occupa anche di verificare i processi della produzione stessa.
Ogni D.P.I. deve essere accompagnato da un manuale di istruzioni per il corretto uso e per la giusta conservazione, che indichi anche l’apposita metodologia di manutenzione, la categoria di appartenenza, i vincoli d’uso – possibilmente scritti nelle lingue ufficiali del Paese in cui è utilizzato – e la relativa data di scadenza (dove prevista).
Qualora infatti non si stesse adoperando un D.P.I. condizionato da una data limite, è necessario che l’utente operi un regolare controllo dell’usura del dispositivo antinfortunistico, al fine di sostituirlo nel caso non fosse più idoneo.
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