DPI Dispositivi di protezione individuale
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Guanti lattice riutilizzabili protezione chimica Guide 4044
Esaurito
16,80€ IVA Inclusa
Guanti da intervento per i Vigili del Fuoco FLAME AIB 659 M
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Guanti ignifughi per i Vigili del Fuoco FLAME AIB 659 P
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Guanti Coval per i Vigili del Fuoco FLAME AIB EN 659 EN 511
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65,09€ IVA Inclusa
Con DPI o D.P.I. (acronimo di Dispositivi di Protezione Individuale) intendiamo tutti quei prodotti antinfortunistici che hanno come obiettivo quello di salvaguardare l’incolumità della persona che ne fa uso dai rischi per la sicurezza e la salute, prevalentemente in ambito lavorativo, ma anche domestico, sportivo e ricreativo.
Si differenziano dai D.P.C. (Dispositivi di Protezione Collettiva) per concezione e definizione. Laddove infatti un singolo D.P.C. tutela di un gruppo di individui, un D.P.I. si occupa esclusivamente della protezione dell’unico soggetto che lo utilizza.
Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, stabilisce che i D.P.I. impiegati nella sfera lavorativa devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92, e sancisce come D.P.I. “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 81/2008)”.
Oltre a ciò, il D.Lgs. 81/2008 prevede l’impiego dei D.P.I. soltanto quando non è possibile eliminare completamente il rischio, ovvero nel momento in cui l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva non è più sufficiente per garantire la totale esclusione dei fattori di pericolo nell’attività lavorativa.
Le caratteristiche e i compiti di un Dispositivo di Protezione Individuale sono essenziali ma inflessibili:
- Deve essere confacente ai rischi che è chiamato a prevenire, senza però costituire un pericolo per colui che lo utilizza.
- Deve essere adeguato alle condizioni in cui si presenta il luogo di lavoro.
- Deve tenere in considerazione tutte le necessità funzionali, ergonomiche, fisiologiche e relative alla salute del lavoratore.
- Deve tassativamente riportare la marcatura CE, indice di conformità in ottemperanza ai requisiti minimi di salute e sicurezza fissati dal Decreto Legislativo.
In base al grado di pericolo per cui sono concepiti, i D.P.I. si dividono in tre categorie:
I^ CATEGORIA:
Comprende quei dispositivi antinfortunistici di facile realizzazione destinati alla protezione da danni di lieve entità. Solitamente, si tratta di prodotti autocertificati dal produttore stesso.
II^ CATEGORIA:
Racchiude tutti i dispositivi antinfortunistici ideati per fronteggiare rischi che possono coinvolgere occhi, mani, braccia e viso. Ne viene inizialmente prodotto un prototipo, poi certificato e notificato da un organismo di controllo autorizzato.
III^ CATEGORIA:
Annovera tra le sue fila i dispositivi antinfortunistici dalla progettazione più complessa, riservati alla tutela degli utenti che hanno a che fare con rischi di morte o di lesioni gravi. Ne fanno parte i D.P.I. per le vie respiratorie e per la protezione da agenti chimici aggressivi e tossici, le imbracature, e in generale tutti i dispositivi anticaduta, ad eccezione del casco (che ricordiamo essere un D.P.I. di II^ Categoria). In questo caso, l’organismo di controllo autorizzato che certifica e notifica il prototipo, si occupa anche di verificare i processi della produzione stessa.
Ogni D.P.I. deve essere accompagnato da un manuale di istruzioni per il corretto uso e per la giusta conservazione, che indichi anche l’apposita metodologia di manutenzione, la categoria di appartenenza, i vincoli d’uso - possibilmente scritti nelle lingue ufficiali del Paese in cui è utilizzato – e la relativa data di scadenza (dove prevista). Qualora infatti non si stesse adoperando un D.P.I. condizionato da una data limite, è necessario che l’utente operi un regolare controllo dell’usura del dispositivo antinfortunistico, al fine di sostituirlo nel caso non fosse più idoneo.

