Ambienti confinati: nuovo Accordo Stato Regioni 2025

Ambienti confinati: cosa cambia con il nuovo Accordo Stato Regioni 2025? 

La formazione cambierà davvero?

Ambienti confinati? Ambienti confinanti? Chissà se riusciremo mai a venirne a capo… Forse è la volta buona?

Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo n. 59/CSR, introducendo significative novità nella formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione agli ambienti confinati e sospetti di inquinamento. Un aggiornamento atteso da anni, che sostituisce integralmente gli Accordi del 2011 e del 2012, con l’obiettivo di garantire maggiore coerenza, qualità e uniformità nella formazione.

Perché è importante?

Gli ambienti confinati – come cisterne, pozzetti, serbatoi o gallerie – presentano rischi elevati e spesso invisibili: atmosfere esplosive, carenza di ossigeno, agenti chimici o situazioni di emergenza che richiedono interventi rapidi e ben addestrati. Il nuovo Accordo riconosce finalmente, in modo strutturato, l’importanza di una formazione specialistica per i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che accedono a questi ambienti, come già previsto dal D.P.R. 177/2011.

Cosa cambia con il nuovo Accordo Stato Regioni 2025

  1. Quadro normativo unificato

Il nuovo Accordo armonizza e sostituisce gli Accordi Stato-Regioni precedenti, creando finalmente un quadro normativo unico per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

  1. Percorsi formativi obbligatori e strutturati

Vengono introdotte linee guida vincolanti per la progettazione dei corsi, che devono contenere:

  • Obiettivi formativi
  • Contenuti dettagliati
  • Durata minima
  • Modalità didattiche
  • Valutazione dell’apprendimento
  • Modalità e frequenza dell’aggiornamento

Ogni progetto formativo dovrà essere coerente con la valutazione dei rischi aziendali e l’organizzazione interna.

  1. Durata minima e contenuti definiti

Per la formazione relativa agli ambienti confinati si parla di:

  • 12 ore complessive: 4 ore di teoria e 8 ore di pratica
  • Solo in presenza: vietata ogni forma di e-learning o videoconferenza per questi corsi (finalmente!).
  • I contenuti teorici coprono: normativa, classificazione degli ambienti, analisi dei rischi (esplosivi, tossici, asfissianti), prevenzione e gestione delle emergenze.
  • La parte pratica prevede: uso di DPI, APVR, strumenti di rilevamento gas alert, comunicazione e simulazioni realistiche di incidenti e recupero infortunati.
  1. Requisiti minimi dei docenti

Per la prima volta, l’Accordo richiede che i docenti abbiano almeno 3 anni di esperienza documentata nel settore. È prevista una distinzione tra formatori teorici e pratici, anche se manca ancora un sistema indipendente di verifica.

  1. Aggiornamento quinquennale obbligatorio

È previsto un aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 4 ore in presenza, per mantenere le competenze allineate con l’evoluzione normativa e tecnologica del mercato.

Le altre disposizioni generali sull’e-learning e sulla formazione a distanza, in videoconferenza

Per tutti gli altri corsi di sicurezza:

  • La videoconferenza sincrona è ammessa per i moduli teorici, con tracciabilità obbligatoria.
  • L’e-learning resta possibile solo per moduli base e aggiornamenti (esclusi i corsi per preposti), a patto di rispettare standard didattici rigorosi, con tutoraggio, verifica finale e sistemi di monitoraggio.

Le criticità ancora irrisolte

Nonostante i passi avanti, l’Accordo non ha convinto tutti. Alcuni esperti del settore sollevano dubbi importanti:

  • Il ciclo di aggiornamento rimane troppo lungo: 5 anni sono troppi, considerata la velocità con cui evolvono tecnologie e rischi.
  • La durata del corso resta identica a quanto previsto nel 2011, senza un rafforzamento formativo, nonostante i troppi incidenti ancora oggi.
  • Assente un sistema di tracciamento nazionale della formazione: manca un database che consenta di verificare i percorsi effettuati dai lavoratori.
  • I criteri di selezione dei docenti, pur rafforzati, restano dichiarativi e non verificabili da un organismo terzo. Il rischio è che si continui ad avere formatori poco qualificati.
E ora? Cosa devono fare imprese e formatori

Le aziende dovranno adeguare i propri percorsi formativi, rispettando le nuove linee guida e aggiornando i programmi secondo la valutazione del rischio. I formatori, dal canto loro, dovranno dimostrare la propria esperienza e strutturare corsi sempre più operativi e realistici.

È un’occasione per migliorare la cultura della prevenzione: un tema che non può più limitarsi a slide, checklist e adempimenti di facciata. La sicurezza, in ambienti confinati, si misura sul campo, tra pozzetti e serbatoi, dove ogni respiro può fare la differenza.

Secondo noi di Work Secure

L’Accordo del 17 aprile 2025 è un passo importante, ma non ancora una svolta definitiva. Serve ora un impegno concreto da parte di tutti: imprese, formatori, istituzioni. Perché la formazione non resti sulla carta, ma diventi competenza reale, applicabile, efficace.

Per approfondire, è possibile consultare il testo completo dell’Accordo sul sito della Conferenza Stato-Regioni.

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